FAQ
F.A.Q.
Domande - Risposte
Fusione tra società di persone e di capitali
Internet Provider
Software
Internet Provider
mail marketing
preventivi Internet
supporto tecnico
sms da web
download
corsi
lavoro
pagamenti
Internet Provider
 
FAQ
faq
news
Applicativi asp
Motomania

Fusione tra società di persone e di capitali

A seguito della riforma del diritto societari a opera del dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, è infatti possibile che realizzare una fusione eterogenea tra società di persone e di capitali. Da un punto di vista procedurale poi con la vendita alla srl delle partecipazioni detenute nella snc risulterebbe applicabile l'art. 2505 c.c. che prevede una procedura semplificata per l'incorporazione di società interamente possedute.

Se quindi la soluzione prospettata dalle società istanti comporta di fatto gli stessi effetti di una fusione per incorporazione (concentrazione in capo a un unico soggetto giuridico di due distinti nuclei aziendali) è pur vero che rispetto alla fusione si avrebbe "un risparmio di circa 20.000 euro, somma stimata per l'attuazione della pur semplificata fusione per incorporazione di una società interamente posseduta".

Si tratta quindi di un'operazione dalla quale non conseguirebbe alcun risparmio di imposta ne varrebbe a concretizzare uno di quegli atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, la cui realizzazione a norma dell'art. 37-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600 comporta, oltre alla sanzione, anche il disconoscimento dei vantaggi fiscali conseguiti.

Nel caso di specie, sottolinea il comitato, poiché l'unico socio della snc, "è una società a responsabilità limitata, il cui regime fiscale naturale, preesistente alla liquidazione, è necessariamente quello d'impresa (…) in nessun caso può beneficiare dell'assegnazione in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società in liquidazione".

Trattasi quindi di una situazione sostanzialmente diversa da quella affrontata nella circolare 19 giugno 2002, n. 54 la cui applicabilità al caso in oggetto era stata sostenuta nell'interpello e nella quale l'Agenzia aveva affermato, ricorrendo determinate condizioni, la non imponibilità del passaggio dei beni direttamente in capo al socio. In quell'occasione infatti si assisteva a un mutamento del regime tributario in capo all'unico socio persona fisica per il quale proseguendo lo stesso, in seguito allo scioglimento della società, l'attività commerciale in qualità di imprenditore individuale, si rendeva applicabile il regime proprio del reddito di impresa.

Il parere, trattando invece di una fattispecie in cui si ha una sostanziale continuità nella qualificazione del reddito comporta l'assoggettamento a tassazione del trasferimento dei beni della società in liquidazione e quindi la liceità dell'operazione da un punto di vista fiscale non generandosi alcun risparmio d'imposta.


Autore: Francesco Pau
Fonte:
ItaliaOggi Sette


faq Indietro

 

Home | Chi Siamo | Contatti | Internet Provider | Software House | Active Web | Web Marketing | SMS | Realizzazioni | Preventivi | Supporto | Lavoro | Condizioni
RD Informatica - Str. Rupola 14 - 61122 Pesaro PU - Tel 0721 206238 Fax 0721 1835042 P.Iva 01241970415 - info@rdinformatica.com 
Estrattore Pagine Gialle
Applicativi asp
RD
Applicativi asp
Internet provider
Software House
Applicativi asp
SMS Web
Software SMS
Mailing Project